Ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e secondo quanto specificato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nell’Allegato 2 alla delibera di attestazione, l’obbligo di pubblicazione dei costi contabilizzati si riferisce esclusivamente ad eventuali servizi resi a utenti esterni e non alle attività svolte in favore degli iscritti. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia svolge attività istituzionali per gli iscritti all’Albo e non eroga servizi pubblici a domanda individuale o a pagamento rivolti ai terzi. La presente sezione è pertanto non soggetta ad obbligo di pubblicazione. I costi complessivi di gestione e funzionamento dell’EnteLeggi altro →